L.R.
11 novembre 1987, n. 48 (1).
Norme
per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 novembre 1987, n 84.
Legge
modificata con L.R. 27 dicembre 2001, n.
38.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Oggetto
e finalità.
1.
Le acque minerali e termali che hanno origine da una falda o giacimento
sotterraneo, così come classificate dall'art. 2 - secondo comma - lett. e) del
R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e che vengono captate nel territorio della Regione
dell'Umbria, fanno parte del patrimonio indisponibile della stessa.
2.
La presente legge ne disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione
che dovranno essere volte alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse
idrominerali.
TITOLO
II
Ricerca
e coltivazione delle acque minerali e termali
Capo
I - Disposizioni relative alla ricerca.
Art.
2
Permesso
di ricerca.
1.
La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi è munito di
relativo permesso.
2.
Il permesso di ricerca ha per oggetto:
a)
la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere sotterranee;
b)
gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche
chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche e le proprietà terapeutiche o
igienico-speciali;
c)
lo studio preliminare del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde,
dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità;
d)
la determinazione del bacino idrogeologico e la sistemazione dei terreni
costituenti l'area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti e delle
falde.
3.
Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a trecento
ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché
nel complesso non sia superato il limite dei seicento ettari.
4.
Qualora per particolari abbassamenti delle falde, inquinamenti ovvero peculiari
assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali le ricerche
di acque minerali e termali risultino dannose, non possono essere rilasciati
permessi di ricerca e quelli già accordati possono essere temporaneamente
sospesi.
5.
Le suddette determinazioni sono stabilite per aree determinate e per tempi
definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta della
Giunta stessa.
Art.
3
Istanza.
1.
La domanda per ottenere il permesso di ricerca, rivolta al Presidente della
Giunta regionale, deve essere corredata da:
a)
la relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche, con
particolare riferimento all'uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino
idrogeologico, redatta da un tecnico specifico della materia;
b)
il programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino: la
previsione generale di spesa, l'indicazione dei relativi mezzi finanziari,
nonché la dimostrazione dell'idoneità tecnico-economica relativa alla
situazione finanziaria e patrimoniale e alle eventuali attività imprenditoriali
precedentemente svolte;
c)
piani topografici a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della zona
interessata dalle ricerche;
d)
certificato di iscrizione alla Camera di commercio per le imprese individuali.
2.
Il richiedente può inoltre presentare e la Giunta regionale può richiedere ogni
altra documentazione ritenuta pertinente.
3.
Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla istanza deve
essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché
un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche
sociali e l'assenza di procedimenti concorsuali.
4.
La domanda è sottoposta al parere del Comune o dei Comuni competenti per
territorio che sono tenuti ad esprimerlo entro trenta giorni dalla data della
richiesta. Trascorso inutilmente detto periodo il parere si intende espresso
favorevolmente.
Art.
4
Rilascio
del permesso.
1.
Il permesso di ricerca è accordato dalla Giunta regionale, previo accertamento
che il richiedente sia in possesso di idoneità tecnico-economica adeguata
all'importanza della ricerca programmata.
2.
Il provvedimento deve contenere:
a)
le generalità del titolare e il suo domicilio, da eleggersi in un comune della
Regione;
b)
la superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;
c)
la data di inizio dei lavori di ricerca, che comunque debbono iniziare entro
tre mesi dalla data di notifica del provvedimento stesso;
d)
l'ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell'art. 41;
e)
tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare il
permesso di ricerca, ivi compreso un deposito cauzionale pari al 5 per cento
della spesa prevista nel programma generale dei lavori da effettuarsi secondo
le modalità previste dall'art. 11.
3.
Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico che ne forma parte
integrante, sul quale è delimitata l'area oggetto della ricerca.
4.
Il rilascio del permesso costituisce approvazione del programma dei lavori di
cui alla lett. b) dell'art. 3.
Art.
5
Durata.
1.
La durata del permesso non può eccedere i tre anni ed il titolare ha diritto a
proroga della stessa durata se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal
permesso stesso ed eseguito i lavori descritti nel programma relativo al
periodo precedente.
2.
La proroga, da chiedersi almeno sessanta giorni prima della scadenza, è
accordata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento che approva anche il
programma dei lavori relativo al nuovo periodo.
3.
Il titolare può richiedere con la proroga la riduzione o l'ampliamento, entro i
limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 2, dell'area oggetto di ricerca.
4.
Coloro che abbiano rinunciato al permesso o alla scadenza non abbiano richiesto
la sua proroga o la concessione, non possono ottenere nuovo permesso di ricerca
per la stessa area, se non dopo un biennio dalla cessazione.
Art.
6
Informazioni
e controlli.
1.
Il titolare del permesso è tenuto a notificare il relativo provvedimento ai proprietari
ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori di ricerca almeno trenta
giorni prima del loro inizio.
2.
Egli è tenuto a presentare alla Giunta regionale il progetto di dettaglio delle
opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo dei sondaggi
almeno trenta giorni prima dell'inizio dei relativi lavori.
3.
Inoltre, è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto alla Giunta
regionale l'avvenuta captazione di nuove sorgenti o il rinvenimento di falde
acquifere sotterranee.
Art.
7
Facoltà
del permissionario.
1.
L'attività di ricerca deve essere realizzata mediante:
a)
la determinazione dell'origine e la natura dei terreni e i suoi rapporti con la
mineralizzazione dell'acqua minerale naturale, nonché lo studio di dettaglio del
bacino idrologico corredato da rilievi idrologici e litologici, comprendente la
ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici e
tettonico-strutturali e i dati relativi alle perforazioni eseguite ed alle
eventuali indagini geoelettriche e sismiche;
b)
la determinazione del bacino idrogeologico e della zona di protezione
igienico-sanitaria della sorgente e le misure di protezione adottate contro
ogni pericolo di inquinamento compresi i materiali impiegati nelle opere di
captazione, canalizzazione e di contenimento che dovranno impedire qualsiasi
modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica dell'acqua minerale naturale;
c)
l'accertamento che, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata, la
temperatura, la conducibilità elettrica, le caratteristiche organolettiche,
fisiche, fisico-chimiche, chimiche e batteriologiche dell'acqua minerale
naturale si mantengano costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni
naturali;
d)
la dimostrazione, attraverso indagini cliniche e tossico-farmacologiche
appropriate alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi
effetti sull'organismo umano, che l'acqua stessa è in possesso di
caratteristiche igieniche particolari nonché di proprietà favorevoli alla
salute;
e)
la determinazione del microbismo dell'acqua minerale naturale, l'assenza di
parassiti, di microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale.
2.
Ultimata la ricerca il titolare del permesso ha facoltà di richiedere al
Presidente della Giunta regionale di accertare l'esistenza e la coltivabilità
del giacimento idrotermominerale per ottenerne la concessione secondo le
modalità contenute nel successivo Capo II.
3.
Fino alla decisione sulle suddette richieste rimangono fermi i diritti e gli
obblighi stabiliti a carico del permissionario dalla presente legge e dal
provvedimento di permesso di ricerca che s'intende prorogato di diritto. In tal
caso il permissionario è tenuto al pagamento del relativo canone.
Capo
II - Disposizioni relative alle concessioni.
Art.
8
Requisiti
e istanza.
1.
La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui
l'Amministrazione regionale abbia accertata l'esistenza e la coltivabilità, è
subordinata a concessione regionale.
2.
La domanda, rivolta al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata
dalla documentazione e dalla certificazione risultante all'articolo precedente
e da:
a)
programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino:
gli
interventi destinati all'utilizzazione del giacimento, i riflessi occupazionali,
la spesa prevista, il relativo piano finanziario, i tempi di attuazione, nonché
la dimostrazione dell'idoneità tecnico-economica relativa alla situazione
finanziaria e patrimoniale e alle eventuali attività imprenditoriali
precedentemente svolte;
b)
studio geologico e idrologico di dettaglio del bacino e della zona di
protezione della sorgente;
c)
certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e
microbiologici, effettuati presso istituti universitari o pubblici laboratori a
ciò espressamente autorizzati dal Ministero della Sanità, ai sensi del D.C.G. 7
novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni;
d)
relazioni delle ricerche tossico-farmacologiche e cliniche effettuate presso
Istituti universitari e ospedali pubblici;
e)
piani topografici e/o particellari a scala adeguata con l'indicazione del
perimetro della concessione e della eventuale zona di protezione
igienico-sanitaria della sorgente;
f)
monografia dei vertici del perimetro dell'area richiesta in concessione in
scala non inferiore a 1:250;
g)
progetto di massima degli stabilimenti di utilizzazione e delle opere connesse,
con particolare riferimento agli impianti e alle attrezzature previste;
h)
certificato di iscrizione alla Camera di commercio per le imprese individuali.
3.
Il richiedente può presentare e la Giunta regionale può richiedere ogni altra
documentazione ritenuta pertinente.
4.
Qualora la concessione sia richiesta da una società all'istanza deve essere
allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un
certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche
sociali e l'assenza di procedimenti concorsuali.
Art.
9
Riconoscimento.
1.
La Giunta regionale, accertata l'esistenza e la coltivabilità del giacimento
idrotermominerale, trasmette al Ministero della sanità per il riconoscimento di
cui alla lett. t) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la domanda
corredata dalla pertinente documentazione presentata dal richiedente la
concessione nella quale dovranno essere specificati la denominazione della
sorgente, la località ove essa sgorga, gli eventuali trattamenti dell'acqua
prima della sua utilizzazione.
Art.
10
Rilascio
della concessione.
1.
La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale previo accertamento che il
richiedente abbia la idoneità tecnico-economica in relazione al programma dei
lavori e al loro prevedibile sviluppo.
2.
La concessione è rilasciata per una durata proporzionale agli investimenti
programmati tenuto conto dell'ammortamento nel tempo degli investimenti stessi
e della portata della sorgente ed è, comunque, compresa fra i quindici ed i
trenta anni.
3.
Il Comune o i Comuni interessati per territorio sono tenuti a fornire alla
Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla richiesta, il proprio parere
sulla domanda di concessione e sul programma generale dei lavori.
4.
Trascorso inutilmente tale periodo il parere s'intende espresso favorevolmente.
5.
Il provvedimento di concessione contiene:
a)
le generalità o la ragione sociale del richiedente e il suo domicilio che dovrà
essere eletto in un comune della Regione;
b)
la durata della concessione;
c)
la natura e l'estensione della concessione;
d)
l'eventuale indicazione dell'area costituente la zona di protezione
igienico-sanitaria con relativi vincoli;
e)
l'approvazione del programma di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art.
8;
f)
l'ammontare del canone annuo di cui all'art. 41 e dell'eventuale canone d'uso
di cui all'art. 25;
g)
l'eventuale ammontare del corrispettivo dovuto al ricercatore ai sensi
dell'art. 12;
h)
l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;
i)
l'indicazione circa l'installazione, possibilmente alla sorgente e in luoghi
accessibili, di misuratori automatici di portata, di temperatura e di
conducibilità elettrica, nonché di pluviografi e termografi in una posizione
idonea della concessione;
l)
tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare la
concessione.
6.
Al provvedimento sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della
concessione, che ne fanno parte integrante.
7.
L'esercizio della concessione è in ogni caso subordinato alla notifica del
relativo provvedimento che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento del
provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui al precedente art. 9.
8.
Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di
comunicare alla Giunta regionale le modificazioni dello statuto e delle cariche
sociali entro trenta giorni dalla loro approvazione.
Art.
11
Deposito
cauzionale.
1.
Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il
titolare è tenuto a depositare alla Giunta regionale una cauzione mediante
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa d'importo pari al 5
per cento della spesa indicata nel programma generale dei lavori di cui alla
lett. a) del secondo comma dell'art. 8 e comunque non superiore a lire
100.000.000.
2.
La cauzione è vincolata per la durata occorrente per la realizzazione del
suddetto programma.
3.
Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con
deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento dell'attuazione del
programma stesso.
4.
In caso di mancata realizzazione del suddetto programma o in caso di decadenza
dalla concessione, la Giunta regionale destina l'importo della cauzione per
interventi diretti alla tutela, manutenzione e studi delle sorgenti.
Art.
12
Preferenza
del ricercatore.
1.
Il ricercatore, o la società nella quale egli abbia una partecipazione
superiore al 20 per cento, è preferito ad ogni altro richiedente.
2.
Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore,
questi ha diritto ad un corrispettivo per il valore delle opere eseguite ed
utilizzabili, a carico del concessionario.
3.
L'ammontare del corrispettivo, in caso di disaccordo tra il ricercatore ed il
concessionario, è determinato nel provvedimento di concessione e deve essere
pagato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso o
depositato, in caso di mancata accettazione, presso la Tesoreria regionale.
4.
Il concessionario prima di iniziare i lavori deve trasmettere alla Giunta
regionale l'attestazione dell'eseguito pagamento o, in caso di mancata
accettazione della somma determinata nel provvedimento di concessione, del
deposito della somma stessa presso la Tesoreria regionale.
Art.
13
Pertinenze.
1.
Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili,
anche se ubicati fuori dalla zona concessa, destinati alla captazione, alla
canalizzazione, alla adduzione ed al contenimento delle acque minerali e
termali, nonché le opere e le attrezzature necessarie per la preparazione e la
conservazione del fango, ivi compresi tutti gli altri beni che stanno a monte
degli impianti e delle attrezzature di utilizzazione.
2.
Presso l'Ufficio provveditorato, demanio e patrimonio della Regione è tenuto
l'elenco delle pertinenze di ciascuna sorgente che viene redatto a cura di
funzionari regionali competenti.
3.
I concessionari sono tenuti a comunicare, con il programma annuale dei lavori,
le eventuali variazioni delle pertinenze.
Art.
14
Esercizio
della concessione.
1.
La coltivazione e l'utilizzazione della risorsa devono essere esercitate
direttamente e costantemente dal concessionario.
2.
La Giunta regionale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può
consentire la sospensione dei lavori programmati o la graduale esecuzione di
essi.
3.
La sospensione dell'attività nel periodo di chiusura stagionale delle terme e
di quella che la Giunta regionale riconosca dovuta a cause di forza maggiore,
non costituisce motivo di decadenza dalla concessione.
4.
Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione degli impianti e delle
opere durante la sospensione dell'attività.
Art.
15
Obblighi
del concessionario.
1.
Il concessionario ha l'obbligo di:
a)
eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario regionale, la
misurazione della portata e della temperatura ed il rilevamento di ogni altro
elemento utile in ordine alle caratteristiche delle singole sorgenti o dei
pozzi;
b)
far effettuare, almeno ogni cinque anni, da Laboratori e Istituti abilitati dal
Ministero della sanità, ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939, [n. 1858] e
successive integrazioni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche
e ogni anno, da qualsiasi Laboratorio e Istituto pubblico, le analisi
batteriologiche e chimiche di controllo delle acque minerali e termali;
c)
attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per
il controllo e la regolare coltivazione e l'utilizzazione della risorsa.
2.
La Giunta regionale può ordinare l'effettuazione di analisi per periodi diversi
da quelli indicati.
Art.
16
Ipoteche.
1.
Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla
disciplina degli immobili.
2.
L'iscrizione di ipoteche è subordinata alla preventiva autorizzazione della
Giunta regionale.
3.
L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto
dai creditori ipotecari.
4.
Il precetto deve essere notificato anche alla Giunta regionale.
5.
Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al
concessionario.
6.
L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a
carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge,
purché a giudizio della Giunta regionale sia in possesso dell'idoneità prevista
dal primo comma dell'art. 10.
Art.
17
Pubblica
utilità.
1.
Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione
igienico-sanitaria ed idrologica del giacimento, per la captazione, la
conduzione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali e termali, per
l'utilizzazione industriale e termale, per la produzione e la trasmissione
dell'energia elettrica ed in genere per la coltivazione e la sicurezza
dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità ai sensi della
legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni.
2.
In caso di contestazione, sulla necessità e sulle modalità di costruzione delle
opere stesse, decide la Giunta regionale.
3.
La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate dal primo comma, su
richiesta degli interessati, è fatta dal Presidente della Giunta regionale,
quando le stesse si trovano fuori della zona concessa.
4.
Su istanza del concessionario, il Presidente della Giunta regionale può
ordinare l'occupazione di urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona
concessa, determinando l'indennità da corrispondere e disponendone il deposito
presso la Tesoreria regionale.
Art.
18
Direzione
unica.
1.
Nel caso di concessione di acque minerali e termali derivanti da un unico bacino,
la Giunta regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari,
di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli
emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque, allo
scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.
2.
In caso di inottemperanza la Giunta regionale procede alla nomina, per i
compiti di cui al precedente comma, dell'incaricato della direzione unica il
quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei
singoli interessi nonché il riparto delle spese.
Art.
19
Rinnovo
della concessione.
1.
Nel periodo compreso tra i tre anni e l'anno precedente la scadenza della
concessione, il titolare può richiederne il rinnovo, che è accordato dalla
Giunta regionale quando egli abbia adempiuto agli obblighi derivantigli dal
provvedimento di concessione ed abbia eseguito i lavori compresi nel periodo
precedente.
2.
Con il provvedimento di rinnovo della concessione è approvato, secondo le modalità
previste dall'art. 10, il programma generale dei lavori relativo al nuovo
periodo redatto in conformità della lett. a) del secondo comma dell'art. 8.
Art.
20
Proroga
anticipata della concessione.
1.
Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione dei
giacimenti idrotermominerali, il titolare della concessione può richiedere alla
Giunta regionale la proroga prima dei tre anni precedenti la sua scadenza.
2.
Con il provvedimento di proroga è approvato il programma generale relativo al
nuovo periodo con modalità previste dall'art. 10.
Capo
III - Cessazione del permesso e della concessione.
Art.
21
Cessazione.
1.
Il permesso di ricerca e la concessione oltre che per scadenza del termine
cessano per:
a)
rinuncia;
b)
decadenza;
c)
revoca.
2.
La concessione cessa inoltre per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del
giacimento e sua inutilizzazione. Il titolare ha comunque diritto a trattenere
le pertinenze, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel
provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela della incolumità e salute
pubblica.
Art.
22
Rinuncia.
1.
Il ricercatore o concessionario che intende rinunciare al permesso o alla
concessione deve farne dichiarazione alla Giunta regionale senza apporvi condizioni.
2.
Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia non può
eseguire lavori di coltivazione né variare in qualsiasi modo lo stato del bene
e delle sue pertinenze ma deve assicurarne la regolare manutenzione,
attenendosi alle prescrizioni impartite dalla Giunta regionale.
3.
Qualora il rinunciante abbia alterato lo stato del bene oggetto del permesso o
della concessione è obbligato a ripristinare le condizioni a sue spese ed in
conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta regionale.
Art.
23
Decadenza.
1.
La Giunta regionale pronuncia la decadenza dal permesso o dalla concessione,
salvi i casi di forza maggiore, quando il titolare:
a)
non abbia dato inizio ai lavori entro la data indicata nel provvedimento o non li
abbia eseguiti nei modi e nei tempi previsti col programma generale dei lavori;
b)
non abbia osservato le disposizioni degli artt. 6 - comma secondo, 12 - comma
terzo, 14 - comma primo, 36 - comma primo, 37 - comma primo, e non abbia,
nonostante diffida, adempiuto agli obblighi previsti dagli artt. 15 - comma
primo, 32 - comma secondo e sesto, 37 - comma secondo, 38, 40 -
comma
terzo, 41 - comma primo e secondo, 42, 54 - comma secondo, e a tutti gli altri
obblighi imposti con i provvedimenti di permesso, di concessione e di
utilizzazione della risorsa;
c)
non sia più in possesso degli adeguati requisiti di capacità tecnico-economica;
d)
abbia utilizzato sotto qualunque forma le acque minerali e termali senza le
necessarie autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 43 ovvero gli
siano state revocate.
2.
La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale previa contestazione dei
motivi agli interessati, ai quali viene fissato il termine perentorio di trenta
giorni per le controdeduzioni.
3.
La decadenza è pronunciata senza farsi luogo alla contestazione dei motivi
quando si scioglie la Società titolare, nonché nell'ipotesi prevista dall'art.
28.
4.
In nessun caso il titolare dichiarato decaduto ha diritto a rimborsi, compensi
o indennità da parte della Regione per i lavori eseguiti.
Art.
24
Consegna
e custodia delle pertinenze.
1.
In caso di rinuncia, decadenza o scadenza del termine ovvero di mancata proroga
della concessione, la stessa può essere conferita ad altri richiedenti.
2.
Alla cessazione il titolare deve consegnare alla Regione il bene oggetto della
concessione e le relative pertinenze e custodirle fino alla consegna secondo le
prescrizioni eventualmente impartite dalla Giunta regionale.
3.
Lo stesso, con le cautele all'uopo impartite, può asportare gli oggetti di sua
proprietà destinati alla coltivazione che possono essere separati senza
pregiudizio della sorgente e relative pertinenze.
4.
La Giunta regionale dispone, preferibilmente a favore del Comune interessato,
per la custodia della sorgente e relative pertinenze fino alla consegna al
nuovo concessionario, determinando l'eventuale compenso.
Art.
25
Canone
d'uso delle pertinenze.
1.
Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze ed è
tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo pari al 3 per cento del
valore delle pertinenze stesse.
Art.
26
Revoca.
1.
La revoca del permesso o della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi
motivi di interesse pubblico che non consentono di proseguire l'attività di
ricerca o l'esercizio della concessione.
2.
Essa è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale, che
determina la misura dell'indennità dovuta al titolare.
3.
Al concessionario spetta anche il rimborso del canone pagato per l'anno in
corso a norma dell'art. 41.
Art.
27
Esoneri.
1.
Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei
provvedimenti di cessazione il ricercatore o concessionario è dispensato da
tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di permesso o di concessione, salvo
l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art.
22.
Art.
28
Fallimento
del concessionario.
(giurisprudenza)
1.
In caso di fallimento del titolare della concessione, la Giunta regionale ne
pronuncia la decadenza con le modalità previste dall'art. 23.
2.
L'acquirente dei beni del fallimento destinati all'utilizzazione delle acque
minerali e termali subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e
a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge,
sempreché, a giudizio della Giunta regionale, sia in possesso dell'idoneità di
cui al primo comma dell'art. 10.
Capo
IV - Altre disposizioni comuni al permesso e alla concessione.
Art.
29
Pubblicità
delle istanze.
1.
Le domande di permesso di ricerca o di concessione e quelle di proroga e di
ampliamento nonché quelle dirette a modificare la titolarità, sono pubblicate
per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati per
territorio.
2.
Per le istanze concernenti le concessioni la pubblicazione dovrà essere
preceduta dall'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione a spese del
richiedente.
Art.
30
Pubblicazione
provvedimenti e tasse.
1.
I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga,
nonché quelli indicati nell'art. 43 sono soggetti al pagamento delle tasse
previste dalla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 e successivi aggiornamenti e
modificazioni e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
Sono altresì pubblicati i provvedimenti che pronunciano la revoca, la decadenza
o la rinuncia del permesso o della concessione.
3.
I provvedimenti di conferimento, di cessazione e di modificazione delle
concessioni e dei loro titolari devono essere trascritti alla Conservatoria dei
registri immobiliari e, se del caso, registrati all'Ufficio del Registro.
Art.
31
Concorrenza
delle istanze.
1.
Più domande sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle
aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more
di istruttoria, non oltre due mesi dalla data di avvenuta pubblicazione della
prima domanda all'Albo Pretorio dei Comuni interessati per territorio.
2.
In caso di concorso di più domande, salva la prelazione di cui all'art. 12,
costituiscono elementi di preferenza la valutazione del programma dei lavori e
il giudizio sull'idoneità tecnico-economica. A parità di condizione,
nell'ordine, hanno priorità le domande presentate dalle Società di capitali,
dalle Società di persone valendo altrimenti il criterio temporale della data di
presentazione delle stesse.
Art.
32
Programma
annuale dei lavori.
1.
I giacimenti di acque minerali e termali debbono essere utilizzati con mezzi
tecnici ed economici atti a garantirne una costante valorizzazione.
2.
I titolari di concessione entro il mese di dicembre di ogni anno sono tenuti a
presentare alla Giunta regionale il programma dettagliato dei lavori che
prevedono di attuare nell'anno successivo nel campo minerario, industriale e
termale. Tale programma deve anche contenere gli interventi già previsti nel
programma
generale, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, sui lavori
eseguiti e sui risultati ottenuti nell'anno in corso.
3.
La Giunta regionale - avuto riguardo alla situazione generale di sfruttamento
della risorsa ed a quella particolare del giacimento - può disporre, d'intesa
con il concessionario, opportune varianti al programma annuale, entro il mese
di febbraio.
4.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi la necessità di apportare varianti ai
programmi già approvati, la Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta.
5.
Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, il programma o le varianti
presentate s'intendono approvati.
6.
I titolari dei permessi di ricerca sono anch'essi tenuti a presentare entro il
mese di dicembre di ogni anno il programma dei lavori minerari relativi
all'anno successivo che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale con le
modalità indicate nei precedenti commi.
7.
La Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno è tenuta a trasmettere
al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività del settore
relativa all'anno precedente.
Art.
33
Tutela
dei giacimenti.
1.
Quando nelle zone di protezione igienico-sanitarie e idrogeologiche delle
sorgenti di acque minerali e termali, così come determinate nel provvedimento
di concessione o di loro costituzione, occorra intraprendere lavori che esigano
perforazioni, scavi o comunque opere che possano manomettere il sottosuolo, il
Comune interessato ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza deve
farne preventiva e motivata richiesta alla Giunta regionale, la quale sentita
l'U.L.S.S. interessata per territorio, concede il proprio nulla-osta, qualora i
lavori e le opere predette non siano di pregiudizio alle sorgenti stesse.
2.
Il nulla-osta di cui sopra può essere subordinato a particolari condizioni
dirette alla salvaguardia delle sorgenti o delle falde idriche sotterranee, che
i titolari dei lavori e delle opere suddette sono tenuti a rispettare, pena la
sospensione dei lavori stessi e il ripristino delle condizioni iniziali, con
espressa comminatoria che in caso di esecuzione d'ufficio la spesa relativa è
posta a carico del proprietario inosservante.
3.
La delimitazione dell'area di protezione igienico-sanitaria e l'individuazione
dei relativi vincoli è effettuata dalla Giunta regionale sentiti i Comuni
interessati previo parere del Consiglio tecnico regionale per la sanità di cui
alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e successive modifiche e
integrazioni.
4.
L'U.L.S.S. e il Comune, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla vigilanza sulla predetta area al fine della salvaguardia
igienico-sanitaria ed idrogeologica della risorsa idrominerale e del rispetto
delle disposizioni contenute nell'art. 8 della L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.
Art.
34
Riserva.
1.
Nei limiti dei terreni compresi in una concessione, la ricerca, la coltivazione
e l'utilizzazione di acque minerali e termali diverse da quelle già conferite,
è riservata al titolare della concessione medesima.
2.
All'attività di ricerca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 6.
Art.
35
Concessione
edilizia.
1.
Per la esecuzione dei manufatti da realizzare in attuazione del programma dei
lavori di ricerca, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, e per
la realizzazione degli stabilimenti di utilizzazione previsti nel programma
generale dei lavori approvato dalla Giunta regionale ai sensi della lett. e),
quinto comma dell'art. 10, il Sindaco procede al rilascio delle relative
concessioni di edificare. Le concessioni costituiscono variante al programma
pluriennale di attuazione, qualora il Comune ne sia dotato e possono essere
rilasciate anche in deroga allo strumento urbanistico generale o attuativo, ai
sensi dell'art. 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
2.
Le concessioni di cui al precedente comma possono essere rilasciate anche in
deroga alle destinazioni di zona ed alle previsioni volumetriche contenute
nello strumento urbanistico previo parere vincolante della Giunta regionale
sentita la Commissione tecnica amministrativa.
Art.
36
Trasferimento.
1.
Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti per atto
tra vivi senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
2.
Nell'ipotesi di morte del ricercatore o del concessionario gli eredi possono succedergli
nel relativo diritto a patto che, entro sei mesi dall'apertura della
successione, si costituiscano in una delle forme societarie previste dal codice
civile, e a condizione che quest'ultima, a giudizio della Giunta regionale, sia
in possesso dell'idoneità di cui al primo comma dell'art. 10. Le quote dei
coeredi che non entrano o si rifiutino di entrare a far parte della società
s'intendono rinunciate e si accrescono a beneficio degli altri.
3.
Se il termine suddetto è fatto trascorrere inutilmente il permesso o la
concessione s'intendono rinunciati.
Art.
37
Trasformazione
e modifiche della società.
1.
Quando il titolare della concessione o del permesso è una società l'eventuale
trasformazione della stessa è soggetta alla preventiva autorizzazione della
Giunta regionale che provvede anche alla conseguente intestazione del permesso
o della concessione.
2.
È altresì soggetta a preventiva autorizzazione la modifica della ragione
sociale della società.
Art.
38
Somministrazione.
1.
È vietata la somministrazione delle acque minerali per l'attività di
imbottigliamento. Per le attività termali, i contratti di somministrazione sono
subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
Art.
39
Accesso
ai fondi.
1.
I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del
permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni
occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, alla
delimitazione della concessione e alla apposizione dei termini, fermi restando
i divieti stabiliti dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
2.
I proprietari ed i possessori dei fondi, inoltre, non possono opporsi al
prelievo di acqua necessaria ai fini delle analisi batteriologiche, chimiche e
chimico-fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi siti nei fondi stessi.
3.
È fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di
risarcire i danni causati dalle operazioni e lavori minerari, e, versare, se
richiesto dai proprietari dei fondi interessati, un deposito cauzionale presso
la Tesoreria regionale determinato, in caso di dissenso fra le parti, dalla
Giunta
regionale.
I lavori possono iniziarsi soltanto a deposito effettuato.
Art.
40
Acquisizioni.
1.
Qualora venga accertato che l'acqua proveniente da sorgenti naturali o
perforate, di proprietà di soggetti diversi dal titolare della concessione,
appartenga ad un giacimento accordato in concessione, le stesse vengono
acquisite al patrimonio indisponibile regionale.
2.
In tal caso il titolare della concessione è tenuto a corrispondere al
proprietario il valore delle opere eseguite e un premio rapportato
all'importanza della polla idrotermominerale rinvenuta.
3.
L'ammontare del corrispettivo e del premio è determinato nel provvedimento di
acquisizione e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di pubblicazione
del provvedimento stesso o depositato, in caso di mancata accettazione, presso
la Tesoreria regionale.
Art.
41
Canoni.
1.
Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere anticipatamente alla
Amministrazione regionale il canone annuo di lire 5.000 per ogni ettaro di
superficie e frazione compresi nella zona accordata in permesso.
2.
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione
regionale il canone annuo di lire 50.000 per ogni ettaro di superficie e
frazione compresi nella zona accordata in concessione. Il canone non può
comunque essere inferiore ad un milione di lire. I titolari delle nuove
concessioni sono esentati dalla corresponsione dei primi tre canoni annui.
3.
Il canone dovuto dai concessionari è adeguato ogni tre anni, con provvedimento
della Giunta regionale, sulla base degli indici nazionali del costo della vita
pubblicati dall'Istituto centrale di statistica e riferiti al 31 dicembre 1987
ed entra in vigore l'anno successivo.
4.
I canoni debbono essere corrisposti nel mese di marzo relativo all'anno di
riferimento.
5.
Il primo pagamento dei suddetti canoni è effettuato nel mese di marzo dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
6.
La sospensione dei lavori accordata a norma dell'art. 14 comporta l'esenzione
dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità interessate o loro
dodicesimi, allorquando ne derivi la sospensione delle attività di
utilizzazione dell'acqua minerale e termale.
Art.
42
Dati
statistici.
1.
I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono tenuti a
denunciare periodicamente alla Giunta regionale sia i dati statistici relativi
alle attività, che quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui alla
lett. i) del quinto comma dell'art. 10, attenendosi alle istruzioni impartite e
fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano
richiesti.
TITOLO
III
Utilizzazione
delle acque minerali e termali
Art.
43
Autorizzazioni.
1.
I giacimenti di acque minerali e termali possono essere utilizzati soltanto da
chi ne abbia ottenuta la concessione.
2.
L'utilizzazione delle acque minerali per scopi terapeutici o igienico-speciali
può avvenire sulla base della vigente normativa, mediante l'imbottigliamento o
condizionamento e le cure termali.
3.
Le autorizzazioni rilasciate dal Presidente della Giunta regionale su proposta
della stessa, in particolare riguardano:
a)
l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
b)
l'apertura e l'esercizio di stabilimenti d'imbottigliamento e condizionamento
di acque minerali naturali e la relativa vendita;
c)
l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di bevande
analcoliche, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.
4.
Sulle suddette autorizzazioni la Giunta regionale deve acquisire il parere
dell'ULSS territorialmente competente, che è tenuta ad esprimerlo entro
sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere s'intende
favorevole.
5.
Il rilascio delle autorizzazioni può essere condizionato all'ottenimento delle
eventuali concessioni edilizie e alle successive constatazioni dei lavori e
delle opere che devono essere conformi alle vigenti disposizioni
igienico-sanitarie.
6.
Non sono consentite autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti
di condizionamento di acque minerali artificiali.
Art.
44
Operazioni
consentite e divieti.
1.
L'utilizzazione delle acque minerali naturali, ove possibile, deve avvenire in
prossimità della sorgente. È comunque proibito il trasporto dell'acqua a mezzo
di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo
finale.
2.
Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle
seguenti operazioni:
a)
captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche
o serbatoi;
b)
separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo,
mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione,
a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione
di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa
le sue proprietà;
c)
eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante
procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di
anidride carbonica.
3.
È vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle
previste nel comma precedente. In particolare sono vietati i trattamenti di
potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e
qualsiasi altro trattamento diverso da quello inteso a salvaguardare il
microbismo dell'acqua minerale naturale, così come esso si presenta alla
sorgente.
4.
È consentita previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, la
miscelazione di un'acqua minerale già autorizzata con altra acqua minerale di
nuova sorgente avente le stesse caratteristiche.
Art.
45
Rilascio
dell'autorizzazione.
1.
L'autorizzazione di cui all'art 43, comma terzo - lett. b) - è accordata previo
parere dell'ULSS competente per territorio, che accerta che i locali e gli
impianti destinati all'utilizzazione delle acque minerali naturali siano
realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e da conservare
all'acqua le proprietà corrispondenti alla sua qualificazione esistenti alla
sorgente. La stessa ULSS inoltre verifica e accerta che:
a)
la sorgente o i punti di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di
inquinamento;
b)
la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati
con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e
batteriologica delle acque minerali naturali;
c)
le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di
confezionamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare i recipienti
debbano essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche
batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate.
2.
La suddetta autorizzazione deve contenere:
a)
la ragione sociale o le generalità del titolare e la sua sede;
b)
la denominazione dell'acqua minerale naturale e il nome della località dello
stabilimento di confezionamento. Può far parte della denominazione il nome
della località da cui proviene l'acqua minerale naturale. È comunque vietato
attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale;
c)
il tipo di contenitore utilizzato per il condizionamento e il dispositivo di
chiusura che deve evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di
fuoriuscita;
d)
le generalità del direttore tecnico dello stabilimento nominato dal
concessionario.
3.
Non sono ammessi recipienti che non siano quelli destinati al consumatore
finale e che eccedano la capacità di due litri.
4.
L'autorizzazione è permanente e deve essere comunicata al Ministero della
sanità per la trasmissione alla Commissione delle Comunità europee; inoltre,
deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
5.
La modifica degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
secondo comma è soggetta ad autorizzazione.
6.
La variazione del direttore tecnico di cui alla lettera d) del precedente
secondo comma, deve essere comunicata all'Ufficio regionale e alla ULSS
competente, entro dieci giorni.
Art.
46
Etichette.
1.
Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere
riportate le seguenti indicazioni:
1)
la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della località in cui
viene condizionata;
2)
«acqua minerale naturale» integrata dalle indicazioni relative all'anidride
carbonica eventualmente contenuta;
3)
i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica, la data di esecuzione e il
laboratorio in cui sono state effettuate;
4)
il contenuto in volume del recipiente;
5)
il titolare del provvedimento e l'eventuale distributore stabilito nella
Comunità economica europea;
6)
la data d'imbottigliamento ed eventualmente del termine di conservazione;
7)
le indicazioni risultanti nel provvedimento ministeriale di riconoscimento
dell'acqua minerale naturale.
2.
Possono inoltre essere riportate le indicazioni concernenti le caratteristiche
chimiche, batteriologiche e organolettiche dell'acqua minerale naturale e le
altre indicazioni consentite dalle leggi vigenti.
Art.
47
Aggiornamento
di analisi.
1.
I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 43, terzo comma lettere a) e
b), sono tenuti a presentare presso l'Ufficio regionale competente i
certificati delle analisi di cui all'art. 15, primo comma, lett. b) entro
trenta giorni dalla data di certificazione, ai fini dell'accertamento che la
composizione e le altre
caratteristiche
essenziali dell'acqua minerale si mantengano costanti alla sorgente nell'ambito
delle variazioni naturali.
2.
In particolare, i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 43, comma terzo,
lett. b) sono tenuti a depositare all'Ufficio regionale competente, i
certificati delle analisi, almeno sessanta giorni prima che i relativi
risultati vengano riportati in etichetta.
3.
Qualora vengano accertate variazioni tali da far nascere dubbi sulla
conservazione delle caratteristiche igieniche particolari o delle proprietà
favorevoli alla salute, la Giunta regionale ne dà notizia al Ministero della
sanità per le determinazioni di competenza.
Art.
48
Contenitori.
1.
Per il rilascio dell'autorizzazione a confezionare le acque minerali in
contenitori diversi dal vetro, la Giunta regionale è tenuta ad acquisire il
parere di conformità al D.M. 21 marzo 1973, e successivi aggiornamenti,
modifiche e integrazioni, dell'ULSS competente per territorio.
Art.
49
Terme.
1.
L'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali così come
definiti dalla lett. a) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, è
rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della stessa,
previo parere dell'ULSS competente per territorio, ed è permanente.
2.
Il provvedimento autorizzativo deve contenere:
a)
le generalità o la ragione sociale del titolare della concessione mineraria o
dell'autorizzazione alla somministrazione di cui all'art. 38;
b)
il nome e la località dello stabilimento termale;
c)
l'elencazione delle cure che vi si praticano, risultanti nel decreto
ministeriale di riconoscimento e i suoi estremi;
d)
il periodo di apertura.
3.
Il provvedimento può altresì contenere altre indicazioni e condizioni ritenute
opportune, caso per caso.
4.
Il provvedimento deve essere inviato al Ministero della sanità e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
50
Terme
stagionali.
1.
La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata
alla preventiva visita di controllo da parte di un operatore medico dell'ULSS
competente per territorio e deve essere richiesta dal titolare almeno trenta
giorni prima della data della prevista riapertura.
2.
Le risultanze della suddetta visita di controllo devono essere comunicate al
competente Ufficio regionale a cura dell'ULSS interessata.
Art.
51
Convenzioni.
1.
In attuazione dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 le U.L.S.S.
stipulano convenzioni con le aziende termali in base alla lett. b) del secondo
comma dell'art. 44 e al piano sanitario regionale previsto dall'art. 55 della
predetta legge. Le convenzioni, redatte in conformità allo schema tipo
approvato dal Ministero della sanità con D.M. 19 maggio 1986, devono riguardare
esclusivamente le cure idrotermali di cui alla lett. c) del secondo comma
dell'art. 49 della presente legge.
Art.
52
Pubblicità
termale.
1.
Il titolare dello stabilimento termale è tenuto a depositare presso il
competente Ufficio regionale, almeno trenta giorni prima, il testo della
pubblicità che intende effettuare, limitatamente allo stabilimento medesimo e
al suo periodo di apertura, alle prestazioni idrotermali ivi erogate, all'uso
terapeutico cui l'acqua minerale naturale è destinata.
Art.
53
Erogatori.
1.
La Giunta regionale, su proposta del Comune e sentito il concessionario, può
disporre, con il provvedimento di concessione, la collocazione di appositi
erogatori di acqua fuori dagli stabilimenti di utilizzazione, e comunque in
spazi riservati, esclusivamente per l'uso personale degli abitanti locali.
2.
Il Comune è delegato ad emanare norme per disciplinare l'accesso a tali spazi
riservati e per l'uso degli erogatori.
Art.
54
Denominazione.
1.
La denominazione attribuita alla sorgente e quella attribuita all'acqua
minerale naturale s'intende acquisita in tutti i casi di cessazione della
concessione e rientra tra le sue pertinenze.
2.
La sua eventuale modifica è subordinata a preventiva autorizzazione.
TITOLO
IV
Vigilanza,
controlli e sanzioni
Art.
55
Vigilanza.
1.
Le funzioni amministrative di vigilanza sulle attività di ricerca, coltivazione
e utilizzazione delle acque minerali e termali, ivi compresa quella di polizia
mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, quest'ultima limitata ai
lavori minerari ed a quelli eseguiti nelle sorgenti e nelle relative
pertinenze, spettano alla Giunta regionale.
2.
All'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni previste nella presente
legge provvedono i funzionari regionali all'uopo incaricati alla Giunta
regionale, muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante.
3.
Gli stessi funzionari, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in
applicazione delle norme del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, possono accedere
alle proprietà pubbliche e private per procedere ai controlli, alle rilevazioni
e a tutte le altre operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Gli
stessi funzionari possono richiedere nell'esercizio delle funzioni esplicate,
la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.
Art.
56
Direttore
di miniera.
1.
La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione di acque minerali e
termali, oltre ai soggetti indicati dall'art. 27 del D.P.R. 9 aprile 1959, n.
128, può essere affidata a laureati in geologia abilitati all'esercizio della
professione.
Art.
57
Controlli.
1.
I controlli di carattere igienico-sanitario sulla produzione, lavorazione,
distribuzione e commercio alle acque minerali e termali vengono esercitati
dagli organi previsti nella L.R. 19 dicembre 1979, n. 65 e nella L.R. 14 maggio
1982, n. 24 e successive modificazioni.
2.
Per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da
effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, in
quanto compatibili, si adottano le modalità contenute nelle vigenti norme in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, al D.P.R.
26 marzo 1980, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni e alle leggi
regionali specificate al precedente comma.
3.
Compete al Presidente della Giunta regionale, a norma dell'art. 3 della legge
regionale 14 maggio 1982, n. 24, l'adozione di provvedimenti contingibili e
urgenti in materia di irregolarità delle acque minerali naturali
commercializzate.
4.
I suddetti provvedimenti devono essere trasmessi al Ministero della sanità e ai
presidenti delle altre Regioni eventualmente interessate dalla
commercializzazione.
5.
L'esecuzione dei suddetti provvedimenti è demandata ai sindaci territorialmente
interessati, i quali si avvalgono dei servizi delle ULSS e qualora gli
inconvenienti igienico-sanitari si registrino alla sorgente, degli uffici
regionali competenti.
6.
I controlli di prevenzione infortuni e igiene del lavoro nelle attività
lavorative connesse all'utilizzazione delle acque minerali e termali con
esclusione di quelle specificate nel primo comma dell'art. 55, spettano alle
ULSS competenti per territorio che si avvalgono, a norma della legge regionale
30 agosto 1982, n. 45, dei Presidi multizonali di prevenzione.
Art.
58
Prelevamenti.
1.
I prelevamenti di acque minerali e termali per le analisi ufficiali effettuate
dagli istituti e dai laboratori autorizzati ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939,
[n. 1858] nonché per la revisione di analisi, sono certificati dai funzionari
regionali in presenza di un operatore medico dell'ULSS competente.
Art.
59
Registri.
1.
I titolari di concessioni di acque minerali e termali devono tenere aggiornati,
previa vidimazione degli Uffici regionali competenti, i seguenti registri:
1)
In tutti gli stabilimenti di utilizzazione:
a)
registro delle precipitazioni atmosferiche, i cui dati devono quotidianamente
rilevarsi da uno o più pluviometri installati nel bacino imbrifero della
sorgente;
b)
registro della sorgente, da cui devono risultare le rilevazioni, di norma
mensili o anche più frequenti in relazione a precipitazioni atmosferiche, di
portata, di conducibilità elettrica e di temperatura dell'acqua di ogni singola
polla sorgiva;
c)
registro delle analisi e delle indagini, in cui devono essere riportati i
risultati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche di cui al
primo comma, lett. b) dell'art. 15;
d)
registro delle ispezioni, in cui devono essere riportate la data e il risultato
della visita;
e)
registro degli interventi alla sorgente, in cui devono riportarsi in ordine
cronologico le riparazioni, le sostituzioni, le modifiche apportate alle opere
di presa, agli impianti e alle pertinenze in genere.
Quando
per le misurazioni e le osservazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si
fa uso di apparecchi autoregistranti, i relativi diagrammi debitamente
conservati e ordinati tengono luogo dei registri.
2)
Stabilimenti di confezionamento di acque minerali naturali:
a)
registro di carico e scarico giornaliero delle produzioni. In luogo del
predetto registro può utilizzarsi quello relativo al contrassegno I.V.A. di cui
all'art. 8 del D.M. 27 agosto 1976.
3)
Stabilimenti termali:
a)
registri numerici dei frequentatori, suddivisi in paganti e in assistiti
secondo gli enti previdenziali di provenienza: U.S.L., I.N.P.S., I.N.A.I.L. o
altro;
b)
registro dei reclami, da tenere a disposizione dei frequentatori.
Art.
60
Sanzioni.
1.
I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità regionale competente
in materia, nel rispetto delle procedure della legislazione nazionale e
regionale vigente.
2.
I verbali, notificati al contravventore, ed il relativo rapporto vengono
trasmessi, a cura dei verbalizzanti, all'autorità regionale competente che,
anche sulla base degli scritti difensivi eventualmente pervenuti, valuta la
sussistenza degli addebiti.
3.
Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei
limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a)
ricerca di acque minerali e termali senza il permesso di cui all'art. 4: da 1 a
5 milioni di lire;
b)
coltivazione di acque minerali e termali senza la concessione di cui all'art.
10, e svolgimento delle
attività
di cui all'art. 43 senza autorizzazione: da 5 a 10 milioni di lire;
c)
violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui agli artt. 45
e 49, ovvero sottoposizione dell'acqua minerale naturale ad operazioni diverse
da quelle previste dall'art. 44: da 2 a 5 milioni di lire;
d)
vendita di acqua minerale naturale con contenitori o etichette non conformi
alle norme stabilite dalla vigente normativa: da 1 a 5 milioni di lire;
e)
violazione degli altri obblighi imposti con la presente legge, con i
provvedimenti di ricerca, di concessione o utilizzazione, salva l'applicazione
delle disposizioni contenute nell'art. 23: da lire 500.000 a 2 milioni di lire.
TITOLO
V
Norme
transitorie e finali
Art.
61
Conferma
provvedimenti.
1.
I permessi di ricerca e le concessioni d'acque minerali e termali vigenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermate fino alla
scadenza stabilita dai relativi provvedimenti.
2.
I titolari delle concessioni che non hanno ancora ultimato, a causa di forza
maggiore, il programma generale dei lavori originario o quello approvato dal
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42 della L.R. 17 febbraio 1977, n. 10,
devono sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, per la conferma delle concessioni
stesse, un nuovo programma generale dei lavori redatto in conformità della
lett. a) del secondo comma dell'art. 8, tenuto conto della durata residua. Si
applica in tal caso la procedura prevista all'art. 32.
Art.
62
Strumentazione.
1.
I titolari di concessioni attualmente in esercizio hanno l'obbligo di
presentare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i progetti relativi al posizionamento e all'installazione degli
strumenti di misurazione di cui alla lett. i) del quinto comma dell'art. 10 e
di procedere alla loro definitiva messa in opera entro centottanta giorni dal
ricevimento del provvedimento di approvazione della Giunta regionale dei
progetti medesimi.
2.
Per motivi di carattere tecnico o igienico-sanitario la Giunta regionale può
esentare il concessionario dalla installazione di misuratori automatici di
portata.
Art.
63
Individuazione
delle pertinenze.
1.
L'individuazione delle pertinenze delle vigenti concessioni viene effettuata
dai funzionari regionali competenti, mediante apposito verbale di consistenza
da redigersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
64
Aree
di tutela.
1.
I titolari delle vigenti concessioni, qualora dimostrino la necessità di
costituire, all'interno dell'area accordata in concessione, una zona di protezione
igienica sanitaria delle sorgenti di acque minerali e termali debbono farne
richiesta alla Giunta regionale, la quale provvede a norma dell'art. 33.
Art.
65
Abrogazione.
1.
Sono abrogate la legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10, nonché, per la parte
riguardante le acque minerali e termali, le disposizioni di cui all'art. 11
della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 e all'art. 2 della legge regionale
3 agosto 1979, n. 42.
Art.
66
Adeguamento
delle etichette.
1.
I titolari delle autorizzazioni alla vendita di acque minerali naturali sono
tenuti a procedere all'adeguamento delle etichette alle disposizioni contenute
nell'art. 46, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo
il caso dell'aggiornamento delle analisi chimiche da riportare in etichetta.
Art.
67
Disposizioni
finali.
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, le norme del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, del D.M. 20 gennaio
1927 e successivi aggiornamenti e modificazioni.